La targa prova su veicoli immatricolati e' illegittima

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La Cassazione civile (sentenza n. 17665/2020) affronta anche il tema dell’operatività della garanzia assicurativa: in presenza della carta di circolazione è valida solo la RCauto. Punti focali della sentenza in commento sono, da un alto, quello dell’ambito di operatività della targa-prova, dall’altro, quello della operatività della garanzia assicurativa.

 

Ambito di operatività della targa-prova


Quanto al primo aspetto è inconfutabilmente noto che quello della targa prova sia un tema su cui si discute, legifera e sentenzia ormai da decenni.

Il  "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli" (D.P.R. n. 474/2001), dal 24 novembre 2001, disciplina il rilascio, l'uso, la revoca e il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

 

I commi 1 e 2 dell’art. 98 C.d.S, oggi abrogato dall’art. 4, c.1, a) del citato D.P.R n. 474 del 2001 , così sancivano: “L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale”.

 

Sebbene la ratio della norma fosse evidentemente quella di consentire la effettuazione di collaudi su strada a veicoli non ancora pronti per l’omologazione e, quindi, per la vendita, con il tempo la prassi è stata, piuttosto, quella di estendere l’uso della targa prova anche ai veicoli già immatricolati per collaudare mezzi posti in riparazione o in manutenzione.

Primi limiti furono posti dalla Motorizzazione civile con la Circolare n. 4699/M363/2004 la quale, poi, con successivo parere del 2006 precisava che, per le officine, era possibile circolare su veicoli con targa di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l’efficienza delle riparazioni effettuate. La targa prova, quindi, si poteva utilizzare per veicoli già immatricolati, in caso di prove di riparazione, sempre che assicurazione e revisione fossero valide.

 

Come evidenziato anche nella sentenza in commento, successivamente, anche le sentenze della Corte di Cassazione avevano cercato di limitare l’uso improprio fatto fino a quel momento della targa prova. Gli Ermellini, infatti, ribadivano che al concetto di targa prova si potesse fare appello solo nelle ipotesi di deroga all’immatricolazione esistente e alla presenza di carta di circolazione. Se l’auto dispone già di entrambe, non si tratta più di deroga e la targa prova non ovvia più né alla mancanza di revisione (Cass. Civile 16310/2016), né all'uso per competizioni sportive al di fuori dell'ambito in cui tale circolazione è consentita (Cass. Civile 10868/2018).

Con la circolare numero 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, poi, il Ministero dell’Interno dichiarava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità del dettato normativo dell'art. 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR n. 474/2001).

 

La circolazione su strada con targa di prova, dunque, era propriamente consentita ai veicoli non ancora immatricolati, quindi ancora privi di carta di circolazione. Per i veicoli già immatricolati, invece, si poteva ricorrere alla targa prova solo per effettuare prove tecniche, sempre che ci fosse regolarità con assicurazione e revisione.

Oggi la Suprema Corte, con la sentenza in commento, in tema di ambito di operatività della targa-prova, interviene statuendo la non legittimità dell’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati: “La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla "messa in circolazione", ma se l'auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”.

 

Operatività della garanzia assicurativa


La statuizione di cui sopra porta, come imprescindibile conseguenza, all’ulteriore questione disciplinata dalla sentenza in commento: l’operatività della garanzia assicurativa.

In presenza della carta di circolazione, evidenzia la Suprema Corte, sarà valida solo la RC dell’auto. L’assicurazione obbligatoria della targa prova, pertanto, non sarà più sufficiente a coprirne eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione.

 

Il tema della mancata copertura assicurativa della targa prova in presenza di immatricolazione preesistente, sollevato dalla sentenza in commento, non è certamente una minuzia.

La Cassazione specifica, infatti, che nell’ipotesi “.. in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell'officina, ma quella —differente- di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”.

 

Appare palese, infatti, secondo gli Ermellini che "se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti - solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”.

La targa prova è utilizzata nella quotidianità del proprio lavoro da officine e concessionarie per test o dimostrazioni sulle vetture in riparazione o in conto vendita. È evidente che, dopo questa sentenza, sarà sempre onere dell’assicurazione del veicolo rispondere di eventuali danni, con la necessità di averne una oppure di far ricadere i danni a carico della polizza del cliente in caso di incidente durante una verifica dei risultati di una riparazione.

 

(fonte altalex.it)