Fondo Vittime della Strada: mancata denuncia non impedisce risarcimento

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La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097 (testo in calce) esclude ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato.

 

I fatti


Nel mentre era alla guida del proprio ciclomotore, un uomo veniva tamponato da un’autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa. Essendo rovinato al suolo per effetto dell’urto, riportava lesioni personali,

 

La mancata denuncia


L’uomo si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando che il giudice di seconde cure, respingendo il gravame dal medesimo esperito avverso la sentenza resa dal Giudice di pace, aveva confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria verso la compagnia designata dal Fondo di garanzia vittime della strada. La domanda risarcitoria era stata rigettata, in ambedue i gradi di merito, sul presupposto che l’uomo non avesse sporto la denuncia/querela contro ignoti.

 

L’orientamento più recente


Nell’accogliere il ricorso, i giudici ermellini hanno richiamato l’indirizzo ermeneutico secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019)

 

La denuncia del danneggiato


Aderendo alla tesi del ricorrente, il collegio ha ritenuto errata la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, in tal modo pronunciandosi, il giudice di merito “introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito dell’ “impossibilità incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa” (Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n. 27541).

 

Nessun automatismo tra omessa denuncia e rigetto del risarcimento


Per l’effetto, è stata censurata la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cass. Sez. III, n. 3019 del 2016).

 

(fonte altalex.com)