Risarcimento diretto: domanda improponibile se manca la doppia raccomandata

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Risarcimento diretto, domanda improponibile se manca la doppia raccomandata
Tribunale, Firenze, sez. II civile, sentenza 08/05/2018
 

La sentenza emessa dal Tribunale di Firenze l’8 maggio 2018 a firma del Dott. Massimo Donnarumma merita una particolare attenzione poiché affronta da più prospettive la vexata degli effetti, nell’ambito dell’indennizzo diretto, del mancato invio della richiesta di risarcimento all’assicuratore del responsabile (c.d. invio della doppia raccomandata).

Secondo un primo filone giurisprudenziale di merito, il mancato invio della richiesta di risarcimento anche all’assicurazione del responsabile determinerebbe l’improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 149 Cod. Ass.ni., esattamente come nel caso dell’azione ordinaria nei confronti della Compagnia del responsabile.

Per un’altra corrente giurisprudenziale, tale invio non sarebbe richiesto a pena di improponibilità e, dunque, l’eventuale omissione sarebbe priva di effetti.

Il Tribunale fiorentino, che sposa la tesi dell’improponibilità, tratta la questione dapprima secondo il criterio dell’interpretazione letterale della norma, e successivamente in base a quello ermeneutico sistematico e teleologico.

 

 

Con riguardo all’interpretazione letterale della norma, rileva il disposto dell’art. 145 Cod. Ass.ni, che al primo comma fa riferimento all’invio della doppia raccomandata per il caso di azione nei confronti del responsabile (“anche se inviata per conoscenza”), e al secondo comma per l’ipotesi di azione diretta nei confronti del proprio assicuratore (“inviata per conoscenza”).

Per il Tribunale “così come non v’è dubbio alcuno che l’invio della raccomandata previsto nel primo comma sia a pena di improponibilità della domanda risarcitoria, non può esservi dubbio che soggiaccia alla sanzione dell’improponibilità l’invio prescritto nel secondo comma”.

“Tra le due ipotesi v’è una sola irrilevante differenza”: “Nel primo caso (risarcimento “ordinario” ex art. 148 C.d.A.), la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all’impresa di assicurazione, il che vuol dire che primo destinatario può essere l’una o l’altra compagnia (..) indifferentemente”; Nel secondo caso (risarcimento “diretto” ex art. 149 C.d.A.), invece, primo destinatario è, senz’altro, la propria compagnia assicuratrice, proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto, per cui la compagnia dell’altro veicolo è secondo destinatario (per conoscenza)”.

 

Dunque, è da escludere che la locuzione “inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto” possa deporre – come alcuni opinano – per la non imprescindibilità dell’invio della raccomandata alla compagnia del veicolo antagonista”.

 

L’espressione “per conoscenza” non sta a significare “facoltatività”: “la ratio dell’espressione “per conoscenza” è tutt’altra” e, in particolare, è semplicemente quella di individuare quale delle due assicurazioni debba essere considerata la “prima destinataria” della richiesta e quale la “seconda”.

 

Pertanto:

- “se la formulazione delle due disposizioni (primo e secondo comma art. 145 Cod Ass.ni) è sostanzialmente sovrapponibile” (simmetria terminologica);

- “se entrambe le disposizioni sono collocate nell’ambito dell’articolo 145 C.d.A. – rubricato “Proponibilità dell’azione di risarcimento”;

 - “, se, infine, il tenore letterale delle espressioni utilizzate non lascia adito a dubbi sulla imprescindibilità della previa lettera raccomandata (“… l’azione … può essere proposta solo dopo che …”)”;

allora, deve concludersi che per entrambi i casi l’invio della raccomandata a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro è un requisito di proponibilità dell’azione.

Come anticipato, il Tribunale affronta la questione anche in applicazione del criterio interpretativo sistematico e teleologico.

In tale prospettiva, la considerazione da cui partire è che le “riforme legislative intervenute in subiecta materia nel corso degli anni (..) abbiano disincentivato l'immediato accesso alla giustizia da parte del danneggiato, prevedendo strumenti volti a promuovere la composizione bonaria della lite in via stragiudiziale”.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha valorizzato il procedimento di liquidazione stragiudiziale del danno, evidenziando che se da un lato vi sono prescrizioni formali imposte al danneggiato dall’altro, a vantaggio di quest’ultimo, vi è l'obbligo per l'assicuratore di formulare congrua e motivata offerta risarcitoria entro termini assegnati (cfr. Corte Cost. n. 111/2012 nonché Cass. Civ., III, n. 4754/2016).

“Centrale rilievo assume in tale contesto la lettera raccomandata, con la quale, a pena di improponibilità della domanda giudiziaria, si deve, preventivamente, chiedere il risarcimento dei danni, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del C.d.A.”

 

Per il Tribunale la lettera raccomanda assume un’ulteriore funzione collegata all’art. 149, c. 6 Cod. Ass.ni, il quale prevede la facoltà per l'Assicuratore del veicolo responsabile di intervenire nel giudizio promosso dal danneggiato contro la propria Compagnia secondo il regime dell’indennizzo diretto, per chiedere che quest'ultima venga estromessa, assumendo su di sé l'intera difesa senza attendere la fine del giudizio per regolare i rapporti tra le imprese assicuratrici.

 

È bene ricordare, infatti, che nell’ambito dell’indennizzo diretto il danneggiato chiede (anche giudizialmente) il risarcimento alla propria Assicurazione la quale, completata la gestione della vertenza di danno, si rivolge alla Compagnia del responsabile per ottenere il rimborso di quanto liquidato al danneggiato. L’art. 149 c. 6 Cod. Ass.ni, per evitare tale procedimento, consente all’Assicurazione del danneggiato di assumere direttamente la gestione del danno, sollevando l’altra Compagnia dalla trattazione giudiziale del sinistro.

“Perché possa operare il meccanismo suddetto, occorre che l'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta possibilità di valutare l’opportunità dell'intervento in causa e ciò accadrà, evidentemente, solo nell'ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa la verificazione dell'evento, le modalità di accadimento dei fatti e la sussistenza di eventuali danni risarcibili.”.

Per il Tribunale “queste informazioni non possono che derivare dalla lettera di messa in mora in oggetto, il cui invio per conoscenza rappresenta onere di pari importanza rispetto all'inoltro principale nei confronti dell'altro istituto assicurativo”.

A ciò si aggiunga che garantire la conoscenza della richiesta di risarcimento all’Assicurazione del responsabile favorisce una composizione bonaria della vertenza, evitando “il facile ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che, per decenni, ha visto proliferare il contenzioso, rappresentando un’autentica criticità per il nostro sistema giudiziario”.

Tale “circolo virtuoso”, a cui sono chiaramente sottese le norme in questione, consente al danneggiato di ottenere prima il risarcimento, all’Assicurazione del danneggiante di controllare meglio la gestione delle vertenze di danno e al sistema giudiziario di alleggerire il proprio carico.

“Di qui l’accento sul principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ma anche sui generali principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nella prospettiva di una sana cooperazione tra il danneggiato-creditore e l'assicuratore-debitore.”

 

 

Tutto ciò può funzionare solo se l’Assicurazione del responsabile sia sempre e sin da principio resa edotta delle richieste risarcitorie, circostanza che può essere garantita solo  sel’invio della raccomandata anche nei confronti della Compagnia del danneggiante è obbligatorio, a pena di improponibilità.

 

 

(fonte altalex.com)